1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dall'Assemblea nazionale con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea nella seconda votazione.