Art. 50.

      1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dall'Assemblea nazionale con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea nella seconda votazione.

 

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      Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri dell'Assemblea nazionale o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».